La Corte di Cassazione ha affrontato una complessa controversia riguardante la risoluzione di un contratto agrario per inadempimento. I proprietari di un fondo avevano agito per ottenere il rilascio del terreno, sostenendo l'inesistenza di un titolo o, in subordine, la risoluzione per mancato pagamento dei canoni. Mentre la Corte d'Appello aveva riconosciuto l'esistenza di un contratto di affitto verbale ma ne aveva dichiarato la risoluzione, la Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per vizi formali legati al deposito della sentenza. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che la preventiva contestazione dell'inadempimento non è necessaria se l'azione principale mira a dichiarare l'occupazione abusiva del fondo.
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