Un condomino invia un'e-mail a dieci vicini accusando l'avvocato di un altro condomino moroso di scorrettezze professionali e violazioni deontologiche. L'avvocato lo querela per diffamazione. Dopo un primo annullamento, il Giudice di Pace assolve nuovamente il condomino, ritenendo che le critiche non fossero generiche ma collegate a un reale conflitto di interessi noto a tutti i destinatari. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'avvocato, confermando l'assoluzione. La Corte stabilisce che non sussiste la diffamazione in condominio se le contestazioni, pur aspre, si inseriscono in un contesto di comune interesse e si limitano a preannunciare una verifica formale dei comportamenti professionali senza insulti gratuiti.
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