In una controversia sulla compravendita di veicoli, la Corte di Cassazione conferma la decisione di merito che identifica il venditore effettivo basandosi su prove documentali concrete, anziché sulla mera apparenza o sull'intervento di intermediari. L'ordinanza sottolinea come la prova della titolarità del bene e del relativo contratto possa essere desunta anche dalle dichiarazioni rese dall'acquirente stesso. Il ricorso dell'acquirente, che sosteneva di aver pagato un 'creditore apparente', è stato respinto per difetto di specificità, evidenziando l'importanza di formulare motivi di impugnazione chiari e dettagliati.
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