La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di cittadini contro un ente previdenziale, relativo alla liquidazione delle spese legali. I ricorrenti sostenevano che le spese fossero state calcolate al di sotto dei minimi tariffari, omettendo di considerare separatamente le fasi iniziali di nove procedimenti poi riuniti. La Corte ha respinto il ricorso per difetto di specificità, in quanto i ricorrenti non hanno prodotto il provvedimento di riunione che giustificasse la loro richiesta, e per difetto di legittimazione ad agire di gran parte di essi, i cui nomi non risultavano nel provvedimento impugnato.
Continua »