Due imputati sono stati condannati per la ricettazione di assegno, utilizzato per acquistare un computer. Uno dei due aveva consegnato il titolo, mentre l'altro lo aveva materialmente compilato. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo la propria buona fede e l'eccessività della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che i ricorrenti si sono limitati a riproporre gli stessi motivi già respinti in appello, senza contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, la compilazione attiva dell'assegno esclude una partecipazione marginale al reato. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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