Un'associazione ha preso in locazione un immobile comunale per svolgere corsi di formazione, anticipando l'intero canone tramite l'esecuzione di importanti lavori edili. Successivamente, l'immobile è divenuto inagibile a causa della mancata esecuzione dei lavori fognari e strutturali a carico del Comune. L'ente locale ha ignorato i solleciti, impedendo la prosecuzione delle attività formative. L'associazione ha quindi agito in giudizio contestando il grave inadempimento del locatore e richiedendo l'esecuzione dei lavori di ripristino unitamente al risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha riconosciuto un risarcimento parziale di 25.200 euro, definendolo già rivalutato senza però applicare alcun calcolo economico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente conduttore per totale difetto di motivazione sulla quantificazione del danno e sulla mancata rivalutazione monetaria, rinviando la causa a una nuova sezione della Corte territoriale.
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