Un acquirente ha ottenuto la risoluzione del contratto di permuta di un macchinario contro un venditore originario, deceduto prima della riassunzione. Una società terza ha cercato di intervenire nel successivo giudizio di rinvio per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la sua costituzione, considerandola un intervento volontario non consentito in tale fase. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che la società, essendo stata estromessa dal giudizio, non ha alcun interesse concreto a impugnare la decisione, poiché la sentenza non produce effetti contro di essa. Di conseguenza, la società perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali.
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