Responsabilità vettore marittimo e danni al carico: l’onere della prova
Il trasporto internazionale di merci via mare è regolato da norme rigorose, ma la responsabilità vettore marittimo non è automatica. Una recente sentenza del Tribunale di Venezia ha chiarito i confini tra i danni subiti durante il tragitto e quelli verificatisi durante le operazioni di sbarco.
Il caso: danni al legname trasportato dalla Cina
Una società italiana ha acquistato diverse partite di legname caricate su una nave in Cina. Al momento dello sbarco nel porto di destinazione, l’acquirente ha rilevato gravi danni al carico, attribuendoli a una cattiva gestione dello stivaggio durante il viaggio. La società ha quindi promosso un’azione legale per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in oltre centomila dollari, chiamando in causa sia l’armatore che il vettore marittimo.
Le società convenute si sono difese eccependo, tra le altre cose, il difetto di giurisdizione (sostenendo che dovesse decidere un tribunale straniero) e, nel merito, che i danni fossero derivati dalle operazioni di scarico effettuate da operatori incaricati dal destinatario stesso e non dall’equipaggio della nave.
La questione della prova nel trasporto marittimo
Il fulcro della decisione sulla responsabilità vettore marittimo ha riguardato la prova del momento esatto in cui il danno si è prodotto. L’attrice sosteneva che i danni fossero avvenuti durante il receptum vettoriale, ovvero mentre la merce era sotto la custodia del vettore. Tuttavia, la prova fornita consisteva principalmente in perizie effettuate diversi giorni dopo lo scarico e in fotografie che non mostravano in modo inequivocabile lo stato del carico prima che venisse movimentato a terra.
Un elemento decisivo è stato il fatto che nessuna verifica in contraddittorio sia stata eseguita al momento dell’arrivo della nave, prima dell’inizio delle operazioni di sbarco. Questo ha reso impossibile escludere che il legname sia stato danneggiato durante il passaggio dalla stiva alla banchina, fase di cui il vettore non doveva rispondere.
le motivazioni
Il Tribunale ha rigettato le domande dell’attrice basandosi sull’assenza di prova del nesso causale. Non è stato possibile affermare con certezza che i danni riscontrati fossero riconducibili alle operazioni di stivaggio a bordo o a fatti avvenuti durante il trasporto. Le perizie di parte prodotte non sono state ritenute sufficienti a superare le contestazioni dei convenuti, specialmente perché i tecnici non erano presenti al momento dell’apertura delle stive. Inoltre, il giudice ha rilevato che lo sbarco era stato eseguito da personale incaricato dal destinatario, sollevando ulteriormente il vettore da eventuali colpe legate alla movimentazione finale della merce. Anche i danni da esposizione agli agenti atmosferici sono stati esclusi, in quanto verificatisi in un momento in cui il carico era già tecnicamente riconsegnato o comunque non più sotto il controllo esclusivo del vettore.
le conclusioni
La sentenza conclude per l’infondatezza delle pretese risarcitorie, condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite. La lezione pratica che emerge è l’importanza fondamentale di effettuare accertamenti tecnici in contraddittorio immediatamente all’arrivo della merce e prima di qualsiasi movimentazione. Senza un riscontro tecnico oggettivo che attesti lo stato del carico all’interno della nave, è estremamente difficile invocare la responsabilità vettore marittimo, poiché l’incertezza sulla causa e sul momento del danno gioca a favore dei trasportatori. La corretta gestione della fase di scarico e la tempestività delle contestazioni rimangono pilastri essenziali per la tutela dei diritti dei proprietari del carico.
Come si prova la responsabilità del vettore per danni alle merci?
È necessario dimostrare che il danno si è verificato tra il momento della consegna al vettore e la riconsegna al destinatario, idealmente attraverso una perizia effettuata al momento dell’apertura delle stive prima dello sbarco.
Il vettore risponde se lo scarico è gestito dal destinatario?
No, se i danni si verificano durante le operazioni di sbarco eseguite da personale incaricato dal destinatario della merce, il vettore marittimo non può essere ritenuto responsabile per tali deterioramenti.
Cosa accade se manca una perizia in contraddittorio all’arrivo?
In assenza di una verifica congiunta al momento dell’arrivo, diventa molto difficile per il proprietario del carico provare che i danni siano avvenuti durante il trasporto e non dopo la riconsegna sulla banchina.