Un avvocato, dopo aver svolto una difesa d'ufficio e non essere stato pagato, ha chiesto la liquidazione del compenso allo Stato. Ottenuto il pagamento, il giudice di merito ha però disposto la compensazione delle spese legali della procedura di opposizione, motivandola con la 'modestia della causa'. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che la compensazione delle spese legali è un'eccezione che richiede 'gravi ed eccezionali ragioni', da indicare in modo esplicito. Una motivazione generica come la 'modestia della causa' non è sufficiente. Di conseguenza, il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare tutte le spese, riaffermando il principio che chi perde paga.
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