Un imputato, dichiarato irreperibile, contesta la validità della sentenza di condanna sostenendo di non averla mai ricevuta. La comunicazione era avvenuta tramite una notifica via fax al difensore. L'imputato riteneva questa modalità illegittima e priva di prova di ricezione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: per l'imputato irreperibile, la notifica degli atti deve essere fatta al difensore. In questo caso, l'uso del fax è pienamente valido. Inoltre, la semplice attestazione del funzionario di cancelleria che certifica l'invio è una prova sufficiente, senza necessità di una conferma di avvenuta ricezione. Di conseguenza, la notifica era valida e la sentenza definitiva.
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