Un Avvocato, difensore d'ufficio, ha chiesto la liquidazione del suo compenso al Ministero della Giustizia dopo aver tentato di recuperare il credito dal suo assistito. Il Tribunale ha respinto la richiesta, sostenendo che la procedura esecutiva non era stata completata: l'Avvocato aveva effettuato un solo accesso per il pignoramento, trovando la porta chiusa. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Avvocato. La Suprema Corte ha ribadito che la procedura esecutiva per il recupero del credito, inclusi ulteriori accessi e l'eventuale richiesta di forza pubblica, deve essere esperita completamente prima di poter richiedere la liquidazione compenso difensore d'ufficio allo Stato.
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