Un'amministratrice, condannata per bancarotta documentale semplice per non aver tenuto le scritture contabili obbligatorie, ha presentato personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte ha dichiarato il Ricorso in Cassazione inammissibile. La legge, infatti, impone che l'atto di ricorso sia sottoscritto, a pena di nullità, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. A causa di questo errore formale, la condanna è diventata definitiva e l'amministratrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La forma, in questo caso, ha prevalso sulla sostanza, impedendo ai giudici di esaminare il merito della questione.
Continua »