La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26039/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso poiché sottoscritto da un difensore non cassazionista. La Corte ha chiarito che questo vizio formale non può essere sanato, neanche nel caso in cui l'impugnazione originaria (un appello) venga convertita in ricorso per cassazione. La mancanza dei requisiti di legittimazione al momento della presentazione dell'atto rende l'impugnazione invalida, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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