Un cittadino straniero, dopo aver concordato un patteggiamento a un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione davanti al Tribunale di Verona, ha deciso di presentare autonomamente un ricorso per cassazione personale. L'uomo lamentava la mancata valutazione delle condizioni per il suo proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso per cassazione personale non è più consentito. L'atto deve essere obbligatoriamente firmato da un difensore iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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