La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d'Appello, evidenziando che la responsabilità penale poggiava saldamente sulle prove oggettive raccolte dalle forze dell'ordine, a prescindere dalle dichiarazioni dello stesso imputato, dichiarate inutilizzabili. La gravità e la pericolosità della condotta, unita all'intensità del dolo, hanno giustificato il diniego delle attenuanti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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