Un'azienda ha proposto ricorso in Cassazione contro il decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell'udienza preliminare, lamentando l'invalidità della nomina del proprio difensore e vizi nella contestazione del reato di riciclaggio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito il principio fondamentale secondo cui il decreto che dispone il giudizio non è un atto autonomamente impugnabile. Eventuali vizi o nullità, anche se ritenuti gravi, non possono essere fatti valere direttamente con un ricorso in Cassazione contro questo provvedimento, ma devono essere sollevati come questioni preliminari all'inizio della successiva fase dibattimentale, cioè durante il processo vero e proprio. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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