L'Amministrazione Doganale ha negato a una società di logistica le agevolazioni accise sul gasolio per autotrazione relative al primo trimestre 2012. La società aveva omesso di indicare nella dichiarazione trimestrale la disponibilità di un secondo distributore di carburante a Bologna, menzionando solo quello di San Bartolomeo in Bosco. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità del recupero d'imposta limitatamente al carburante destinato al distributore non dichiarato. I giudici hanno chiarito che la dichiarazione ha valore negoziale e non di semplice scienza. Di conseguenza, l'omessa indicazione di un distributore non è un errore puramente formale, ma una carenza sostanziale che impedisce i controlli doganali sull'effettivo rifornimento dei veicoli autorizzati. La società perde la causa e viene condannata anche al pagamento delle spese processuali e di sanzioni per lite temeraria.
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