La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di pignoramento presso terzi che vedeva coinvolti una Banca, un Cittadino e un Comune. Il Cittadino aveva pignorato somme presso la Banca, creditrice del Comune. La Banca aveva dichiarato un saldo negativo, ma il Tribunale aveva comunque assegnato le somme, considerando pignorabile un margine di anticipazione di cassa. La Banca ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Corte non è entrata nel merito della questione. Ha invece rilevato un vizio procedurale: la notifica telematica PA del ricorso al Comune era stata inviata a un indirizzo PEC tratto dal registro IPA, anziché dal registro ReGIndE, come richiesto dalla legge al momento della notifica. Questo errore ha reso la notifica nulla, e la Corte ha ordinato il suo rinnovo.
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