Il Condannato ha proposto un incidente di esecuzione sostenendo che la sua condanna a sei anni di reclusione non fosse esecutiva. Secondo la difesa, la dichiarazione di latitanza emessa nel 2005 era nulla perché le ricerche della polizia si erano limitate all'Italia, senza estendersi in Romania, suo Paese d'origine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della dichiarazione di latitanza. I giudici hanno chiarito che le ricerche all'estero non sono obbligatorie se non vi sono indizi precisi sul domicilio straniero dell'indagato. Inoltre, la volontaria sottrazione alla giustizia può essere desunta da elementi indiziari, come la contemporanea fuga dei complici. Di conseguenza, la notifica degli atti al difensore d'ufficio è pienamente valida e la condanna resta esecutiva.
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