Un uomo condannato in via definitiva ha richiesto la rescissione del giudicato, sostenendo di aver scoperto il processo solo con l'ordine di carcerazione. L'imputato affermava di non aver partecipato al giudizio poiche il proprio avvocato di fiducia aveva rinunciato al mandato, sostituito da un difensore d'ufficio mai contattato. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta. I giudici hanno accertato che l'imputato conosceva la pendenza del procedimento penale, avendo in origine nominato il proprio legale ed eletto domicilio presso lo studio di quest'ultimo. Tutte le notifiche sono giunte regolarmente a tale indirizzo prima della rinuncia del difensore. La rinuncia successiva dell'avvocato non cancella la conoscenza iniziale del processo. Di conseguenza, il condannato ha subito la conferma della pena con l'obbligo di pagare le spese processuali.
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