L'Agenzia delle Entrate ha chiesto a una Società Estera, tramite il suo rappresentante fiscale in Italia, la restituzione dell'IVA rimborsata per prestazioni di consulenza e distacco di personale effettuate da una ditta partner italiana. L'amministrazione finanziaria ha ritenuto che tali operazioni fossero non imponibili in Italia per carenza di territorialità, rendendo illegittimo il rimborso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che l'IVA erroneamente versata per operazioni non imponibili non può essere detratta o rimborsata direttamente dal fisco al cliente. Il principio stabilito è che, in caso di errore, il cliente non ha diritto al rimborso IVA non dovuta direttamente dallo Stato, ma deve richiederlo al fornitore che ha emesso la fattura errata. Quest'ultimo potrà poi rivalersi sull'erario.
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