Un uomo è stato condannato per la detenzione illegale di armi e munizioni da guerra, nello specifico un fucile e cinquanta cartucce, rinvenuti nella sua abitazione. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata concessione di una circostanza attenuante. Secondo la difesa, i giudici avrebbero dovuto disporre una perizia balistica per accertare l'effettivo funzionamento dell'arma, fabbricata tra il 1930 e il 1940. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la richiesta di perizia non era stata correttamente formulata nei motivi di appello e che, in ogni caso, contestare la funzionalità dell'arma costituisce una valutazione di merito non consentita in Cassazione. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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