La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto ultrasettantenne, condannato all'ergastolo per gravi reati di terrorismo commessi nel 1974, che chiedeva la concessione della detenzione domiciliare. La Corte ha ribadito che i condannati per i cosiddetti "delitti ostativi" sono esclusi da tale beneficio. Inoltre, ha chiarito che il principio di non retroattività della legge penale più sfavorevole non si applica, in quanto l'istituto della detenzione domiciliare per anzianità non esisteva all'epoca del reato, escludendo così qualsiasi lesione di un'aspettativa legittima.
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