Un soggetto, condannato per bancarotta, aveva impugnato in Cassazione il provvedimento che gli negava l'affidamento in prova ai servizi sociali. Successivamente, ha presentato una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolineando come la rinuncia sia un atto che preclude l'esame nel merito dell'impugnazione.
Continua »