Un uomo viene condannato per la detenzione di un'arma clandestina (una scacciacani modificata), munizioni, droga e altri oggetti. In Cassazione, egli sostiene che il reato di possesso delle munizioni debba essere assorbito in quello più grave dell'arma. La Corte rigetta il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: in caso di detenzione di arma clandestina, il possesso delle relative munizioni costituisce un reato autonomo e distinto, non soggetto ad assorbimento.
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