Un contribuente si è visto negare l'agevolazione prima casa perché l'immobile, seppur residenziale, sorgeva su un terreno a destinazione turistica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: ai fini del beneficio fiscale, ciò che conta è la classificazione catastale dell'immobile (in questo caso, A/2 - abitazione civile) e le sue caratteristiche non di lusso, risultando irrilevante la destinazione urbanistica dell'area. La decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva dato peso alla natura turistica del terreno, è stata annullata.
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