Un condomino, esasperato dal continuo abbaiare del cane della vicina, si è introdotto con la forza nell'abitazione di quest'ultima, minacciandola e colpendola con violenza, causandole lesioni personali. La difesa ha chiesto di riqualificare i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che l'uomo avesse agito per tutelare autonomamente il proprio diritto alla quiete. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede la ragionevole convinzione di esercitare un diritto tutelabile in giudizio, e non una violenta aggressione fisica e verbale finalizzata a un mero sfogo rabbioso. Di conseguenza, la condanna a sette mesi di reclusione per violazione di domicilio, minacce e lesioni è stata confermata, con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria per il ricorrente.
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