Un uomo, trovato in possesso di un'auto rubata, ha rimosso le targhe originali per sostituirle con altre di sua proprietà. Accusato di riciclaggio, l'imputato ha richiesto la riqualificazione del fatto in ricettazione attenuata, evidenziando che il numero di telaio non era stato alterato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la semplice sostituzione della targa di un veicolo rubato configura pienamente il reato di riciclaggio. Questa condotta, infatti, è diretta in modo univoco a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del mezzo, rendendo irrilevante la mancata contraffazione del telaio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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