Un avvocato impugna un'ordinanza di custodia in carcere per un suo assistito. Invece di creare un file digitale 'nativo', stampa l'atto, lo firma, lo scansiona e poi appone la firma digitale al file scansionato. Il Tribunale del Riesame dichiara il ricorso inammissibile per questo vizio di forma. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, affermando che il corretto deposito telematico dell'impugnazione richiede la firma digitale, ma la legge non sanziona con l'inammissibilità la creazione dell'atto tramite scansione. Poiché le cause di inammissibilità sono tassative (cioè solo quelle scritte nella norma), l'atto, seppur formalmente irregolare, è valido. L'imputato vince il ricorso.
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