Un Istituto Bancario affida a un'Azienda di sicurezza la gestione e la custodia del proprio denaro contante. A seguito dell'ammissione dell'Azienda alla procedura di amministrazione straordinaria, l'Istituto Bancario chiede la restituzione delle monete giacenti nel caveau. Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda tramite l'azione di rivendica del denaro, calcolando la quota proporzionale spettante sul totale rinvenuto, poiché le monete erano separate dal patrimonio dell'Azienda ma mescolate con quelle di altri clienti. L'Azienda ricorre in Cassazione, sostenendo che il denaro, essendo fungibile, non sia rivendicabile ma costituisca solo un credito ordinario. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che l'azione di rivendica del denaro è pienamente ammissibile se il contratto esclude il trasferimento di proprietà e se le somme sono rimaste separate dal patrimonio del depositario insolvente.
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