Un imprenditore, condannato per l'omesso versamento di IVA, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione adducendo come giustificazione la crisi economica attraversata dalla sua azienda. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto le motivazioni erano generiche e si limitavano a contestazioni di fatto, non ammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea che la questione della crisi economica reato deve essere supportata da specifici vizi di legge.
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