Un costruttore e due proprietari stipulano un contratto di permuta. Il Tribunale condanna il costruttore al risarcimento dei danni. Il costruttore propone appello, ma la Corte d'Appello lo dichiara fuori tempo massimo. Secondo i giudici di secondo grado, il termine per impugnare era già scaduto perché la cancelleria aveva tentato una comunicazione via PEC, poi depositata in cancelleria. La Cassazione ribalta la decisione: la PEC inviata conteneva solo un avviso per l'Agenzia delle Entrate e non il testo integrale della sentenza. Per far decorrere il termine breve per impugnare, la cancelleria deve inviare la decisione completa di motivazione e dispositivo. Di conseguenza, l'appello del costruttore era tempestivo, avendo rispettato il termine lungo di sei mesi. La Suprema Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa per un nuovo giudizio.
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