Un privato ottiene l'usucapione di alcune porzioni di una strada comunale. La proprietaria di un immobile confinante, che utilizza la strada come unico accesso, propone opposizione di terzo per far dichiarare la natura pubblica della via e annullare la decisione. La Corte d'Appello accoglie l'opposizione, escludendo l'usucapione. Il privato ricorre in Cassazione, contestando la legittimazione della vicina. La Suprema Corte, rilevando la novità e l'importanza della questione riguardante l'ammissibilità dell'opposizione di terzo da parte del proprietario frontista e il confine tra tutela della proprietà e del possesso dei beni pubblici, decide di non risolvere subito la causa. Con un'ordinanza interlocutoria, rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza per stabilire un principio di diritto chiaro.
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