La Corte di Cassazione ha confermato il diritto a una servitù di passaggio su un terreno di proprietà di una società concessionaria autostradale. Il terreno, pur essendo nella fascia di rispetto, non è stato ritenuto pertinenza essenziale e quindi non demaniale, permettendo così la costituzione del diritto a favore di un fondo adiacente rimasto intercluso. La Corte ha chiarito che l'interclusione è derivata dai lavori di costruzione e non dalla vendita originaria, giustificando l'applicazione dell'art. 1051 c.c.
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