La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi presentati da due imputati contro una sentenza della Corte d'Appello. Il primo ricorrente, avendo aderito al concordato in appello, ha rinunciato implicitamente ai motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità, rendendo superflua ogni ulteriore motivazione del giudice sul punto. La seconda ricorrente ha contestato il diniego di un termine a difesa, ma la Suprema Corte ha chiarito che, nelle udienze camerali non partecipate del periodo emergenziale, una volta depositati gli scritti difensivi, l'attività delle parti è conclusa e non sussiste alcun diritto al rinvio per la sola fase di deliberazione.
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