L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari. La difesa lamentava una violazione di legge, poiché il giudice aveva applicato la pena concordata ignorando una precedente ordinanza che ammetteva l'imputato al rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. L'Imputato, infatti, aveva rinnovato la richiesta di patteggiamento, che è stata accolta esattamente nei termini richiesti. Di conseguenza, l'accoglimento della richiesta principale ha assorbito le contestazioni di merito, sollevate solo in via subordinata. La Corte ha confermato la validità della decisione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Il tema del rapporto tra patteggiamento e rito abbreviato si risolve quindi a favore della volontà espressa dall'imputato di patteggiare.
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