Un uomo stipula una polizza vita indicando come beneficiari generici i propri "eredi legittimi". Al momento della stipula i suoi fratelli sono tutti vivi, ma tre di essi muoiono prima dell'assicurato, lasciando dei figli. Alla morte dell'assicurato, la compagnia ripartisce l'indennizzo in parti uguali tra i tre fratelli superstiti e i sei nipoti (figli dei fratelli deceduti), dividendo la somma in nove quote. Una sorella superstite contesta la divisione. La Cassazione accoglie il ricorso della donna, chiarendo le regole su polizza vita e successione: l'indennizzo va diviso inizialmente in sei quote uguali (pari ai fratelli originari). Le quote dei fratelli premorti spettano ai rispettivi figli per rappresentazione, e non in parti uguali tra tutti i superstiti. La causa viene rinviata per ricalcolare la somma spettante alla sorella.
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