L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società concessionaria e ai suoi soci una frode carosello basata su operazioni soggettivamente inesistenti per l'acquisto di auto, oltre all'omessa fatturazione di alcune vendite. La società ha aderito alla definizione agevolata, ottenendo l'estinzione del processo a suo carico. I soci, invece, hanno proseguito il ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il loro ricorso, confermando la loro responsabilità. I giudici hanno chiarito che, a fronte degli indizi forniti dal Fisco sulla fittizietà degli intermediari, i contribuenti non hanno dimostrato di aver usato la massima diligenza professionale per evitare il coinvolgimento nella frode. Di conseguenza, i soci sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.
Continua »