Il Contribuente riceveva avvisi di accertamento per tasse non pagate, che diventavano definitivi per mancata impugnazione nei termini. Successivamente, chiedeva l'annullamento in autotutela all'Amministrazione Finanziaria. Ricevuto il diniego, presentava ricorso e chiedeva la definizione agevolata delle liti pendenti per l'anno 2006. L'Agenzia delle Entrate rifiutava la sanatoria, ritenendo che non vi fosse alcuna lite pendente sul merito del tributo, ma solo un ricorso contro il diniego di autotutela. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente, confermando che la definizione agevolata delle liti pendenti non si applica se gli avvisi di accertamento originari sono ormai definitivi. Il ricorso contro il diniego di autotutela non riapre i termini e non crea una lite fiscale definibile.
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