Tre società contribuenti hanno impugnato in Cassazione gli avvisi di accertamento IVA emessi dall'Agenzia delle Entrate, che contestavano la deducibilità di alcuni costi per mancanza di inerenza. Durante la causa, le società hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, pagando l'intero debito fiscale e rinunciando al ricorso. Anche l'ufficio finanziario ha confermato il regolare pagamento, chiedendo la chiusura della lite. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di giudizio. Inoltre, i giudici hanno chiarito che, trattandosi di estinzione, i contribuenti non sono tenuti a versare il raddoppio del contributo unificato.
Continua »