L'Agenzia delle Entrate contestava a due società e a un ente territoriale una complessa operazione societaria, riqualificando il conferimento di ramo d'azienda e la successiva cessione di quote come un'unica cessione d'azienda soggetta a imposta di registro proporzionale. Dopo la vittoria dei contribuenti nei gradi di merito per incompetenza territoriale dell'ufficio impositore, l'ente finanziario ricorreva in Cassazione. Nelle more del giudizio, un coobbligato presentava regolare domanda di definizione agevolata della lite tributaria versando la prima rata dovuta. In assenza di istanze di trattazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese tra le parti.
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