Un'Azienda Sanitaria Pubblica ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata in eccesso, avendo applicato il metodo retributivo per il calcolo dell'imposta senza poter beneficiare della deduzione per i contributi INAIL obbligatori. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso, sostenendo che tale deduzione non spettasse a chi sceglie il metodo retributivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che la deduzione contributi INAIL IRAP spetta a tutti i soggetti passivi, a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile (analitico o retributivo), purché i costi siano reali e inerenti all'attività. Di conseguenza, l'ente pubblico ha ottenuto il diritto al rimborso e l'Amministrazione è stata condannata a pagare le spese processuali.
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