Due aziende hanno contestato avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per il 2004. L'Agenzia aveva recuperato costi e IVA, sostenendo l'indebita deducibilità dei costi e detrazione IVA. I costi riguardavano servizi e oneri di urbanizzazione, contestati per documentazione insufficiente, genericità e mancanza di data certa sui contratti, oltre al fatto che non sarebbero stati sostenuti dall'azienda che li aveva dedotti. La Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto il ricorso delle aziende. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, annullando la sentenza di secondo grado. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non avesse valutato correttamente tutti gli elementi probatori, in particolare la mancanza di data certa e la reale inerenza dei costi. Il caso torna al giudice di merito per un nuovo esame.
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