Un imprenditore viene condannato tramite decreto penale per un reato tributario. Il provvedimento dispone la Confisca per equivalente dei suoi beni personali per oltre settecentomila euro. L'imputato propone inizialmente opposizione, ma in seguito vi rinuncia, rendendo il decreto definitivo. Successivamente, in fase di esecuzione, il condannato chiede di revocare la misura sostenendo l'illegittimità del decreto penale e la mancata preventiva escussione della società. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la formazione del giudicato impedisce di contestare la misura sanzionatoria in sede esecutiva, poiché la sanzione era astrattamente prevista dalla legge e non costituisce una pena illegale. Inoltre, il giudice dell'esecuzione deve applicare rigorosamente il titolo esecutivo divenuto irrevocabile.
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