La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di due soggetti condannati per indebita compensazione fiscale. Il primo ricorrente, amministratore di diritto, ha contestato il diniego della sospensione condizionale della pena, motivato dai giudici d'appello con una precedente condanna per furto. La Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che tale precedente derivava da un decreto penale ormai estinto per decorso del tempo e assenza di nuovi reati, rendendolo inidoneo a precludere il beneficio. Al contrario, il ricorso del secondo soggetto, ritenuto amministratore di fatto sulla base di prove concrete circa la sua costante attività gestoria e decisionale, è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena per l'amministratore di diritto.
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