Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un detenuto, condannato per reati ostativi, l'integrazione speciale della liberazione anticipata. Il detenuto aveva presentato domanda durante la vigenza di un decreto-legge che concedeva il beneficio a tutti, ma la successiva legge di conversione ha escluso i condannati per reati gravi. Il ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo la violazione del principio di irretroattività. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'esclusione dei condannati per reati ostativi è legittima a causa della loro maggiore pericolosità sociale. Inoltre, al momento del reato, il detenuto non poteva vantare alcun legittimo affidamento su un beneficio straordinario non ancora esistente, restando valida solo la liberazione anticipata ordinaria.
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