Un pensionato subisce il pignoramento della pensione da parte di una banca in forza di un decreto ingiuntivo mai notificato. Successivamente, il tribunale dichiara inefficace il decreto. Il pensionato propone quindi un'opposizione all'esecuzione per bloccare i prelievi e chiedere la restituzione delle somme già trattenute. La Cassazione chiarisce che, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione del credito, la procedura esecutiva è conclusa e non è più possibile proporre l'opposizione all'esecuzione. Tuttavia, il debitore ha il diritto di avviare una causa ordinaria per ottenere il rimborso delle somme pagate ingiustamente. Poiché il giudice di merito aveva omesso di decidere sulla richiesta di restituzione del denaro, la Suprema Corte accoglie il ricorso su questo punto e rinvia la causa per la decisione sul rimborso.
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