Un produttore agricolo ha azionato un decreto ingiuntivo contro l'Ente Pubblico per ottenere contributi economici, sostenendo che i tabulati amministrativi integrassero un riconoscimento di debito. I giudici di merito hanno revocato l'ingiunzione, accertando che i tabulati attestavano solo titoli formali e che la domanda di pagamento limitava le superfici finanziabili. L'Agricoltore ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'errata ripartizione dell'onere probatorio e la mancata considerazione della promessa di pagamento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'Agricoltore non ha trascritto né localizzato con precisione nel ricorso i documenti contestati, violando il principio di autosufficienza, e ha formulato censure di merito incompatibili con il giudizio di legittimità.
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