Una società correntista e i suoi soci hanno proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, contestando l'applicazione di interessi anatocistici e commissioni non dovute. La Corte d'Appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'onere della prova gravasse interamente sui clienti, trattandosi di un'azione di ripetizione di indebito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei correntisti, chiarendo le regole sull'onere della prova nei rapporti bancari. Gli Ermellini hanno stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca mantiene la veste di attrice in senso sostanziale. Di conseguenza, spetta alla banca l'onere di dimostrare l'esatto ammontare del proprio credito e di produrre i contratti e gli estratti conto integrali, e non al cliente opponente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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