La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di decreto ingiuntivo fallimento. Un decreto ingiuntivo, anche se non opposto dal debitore, non è opponibile alla massa dei creditori se non è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, anche l'ipoteca iscritta sulla base di tale decreto è inefficace, e il credito può essere ammesso al passivo solo in via chirografaria.
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